Regolamento›Capo IX
Art. 771
Registro degli oggetti esclusi dagli inventari.
In vigore dal 30 giu 1891
Di tutti gli oggetti e i generi che per loro natura non s'iscrivono in inventario, come quelli indicati nei capitoli 2° (), 3°, 4° (), 5°, 10° e 11° del preventivo passivo della casa, e 1° (), 2° () e 5° di quello delle manifatture, e che si consegnano fiduciariamente alla sua custodia, per distribuirli secondo il bisogno, il contabile prende nota sopra speciale registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-771