Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 2
Stabilimenti di prigionia preventiva.
In vigore dal 30 giu 1891
Sono stabilimenti di prigionia preventiva:
le carceri giudiziarie centrali e succursali;
le carceri giudiziarie mandamentali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-2