Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 3
Stabilimenti di pena ordinarii.
In vigore dal 30 giu 1891
Sono stabilimenti di pena ordinarii:
gli ergastoli;
le case di reclusione;
le case di detenzione;
le case di arresto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-3