RegolamentoParte ICapo I

Art. 3

Stabilimenti di pena ordinarii.

In vigore dal 30 giu 1891
Sono stabilimenti di pena ordinarii: gli ergastoli; le case di reclusione; le case di detenzione; le case di arresto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-3

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