Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 4
Stabilimenti di pena speciali.
In vigore dal 30 giu 1891
Sono stabilimenti di pena speciali:
le case di pena intermedie, agricole ed industriali;
le case di rigore;
i manicomii giudiziarii;
le case di custodia;
le case pei condannati riconosciuti affetti da ubbriachezza abituale;
le case di lavoro;
le case di correzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-4