Art. 4 · Stabilimenti di pena speciali.
RegolamentoParte ICapo I

Art. 4

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Stabilimenti di pena speciali.

In vigore dal 30 giu 1891
Sono stabilimenti di pena speciali: le case di pena intermedie, agricole ed industriali; le case di rigore; i manicomii giudiziarii; le case di custodia; le case pei condannati riconosciuti affetti da ubbriachezza abituale; le case di lavoro; le case di correzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-4