Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 1
Distinzione degli stabilimenti carcerarii.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli stabilimenti carcerarii si distinguono in
Stabilimenti di prigionia preventiva;
Stabilimenti di pena ordinarii;
Stabilimenti di pena speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-1