RegolamentoParte ICapo I

Art. 1

Distinzione degli stabilimenti carcerarii.

In vigore dal 30 giu 1891
Gli stabilimenti carcerarii si distinguono in Stabilimenti di prigionia preventiva; Stabilimenti di pena ordinarii; Stabilimenti di pena speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-1

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