Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 8
Altre categorie di detenuti cui sono destinate le carceri giudiziarie.
In vigore dal 30 giu 1891
Tanto le carceri giudiziarie centrali e succursali, quanto le mandamentali, possono anche servire alla custodia:
a) dei condannati a qualunque pena restrittiva della libertà, in attesa d' invio alla loro destinazione;
b) dei detenuti di passaggio;
c) dei detenuti che sono temporaneamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza o di altra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-8