Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 7
Destinazione delle carceri giudiziarie mandamentali.
In vigore dal 30 giu 1891
Le carceri giudiziarie mandamentali, situate nei capoluoghi di mandamento, sono destinate:
a) per gli inquisiti a cagione di reato di competenza dei pretori;
b) per gli inquisiti riguardo ai quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di rinvio al giudizio;
c) pei condannati alla reclusione, o alla detenzione non eccedente tre mesi, ovvero pei condannati all'arresto, salvo il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-7