Art. 7 · Destinazione delle carceri giudiziarie mandamentali.
RegolamentoParte ICapo I

Art. 7

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Destinazione delle carceri giudiziarie mandamentali.

In vigore dal 30 giu 1891
Le carceri giudiziarie mandamentali, situate nei capoluoghi di mandamento, sono destinate: a) per gli inquisiti a cagione di reato di competenza dei pretori; b) per gli inquisiti riguardo ai quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di rinvio al giudizio; c) pei condannati alla reclusione, o alla detenzione non eccedente tre mesi, ovvero pei condannati all'arresto, salvo il disposto dell'.
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