Art. 2 · Stabilimenti di prigionia preventiva.
RegolamentoParte ICapo I

Art. 2

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Stabilimenti di prigionia preventiva.

In vigore dal 30 giu 1891
Sono stabilimenti di prigionia preventiva: le carceri giudiziarie centrali e succursali; le carceri giudiziarie mandamentali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-2