RegolamentoCapo IX

Art. 776

Libretto di consegna dei manufatti.

In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile, nel ritirare dalle officine o merci o cose lavorate, appone la sua firma in segno di ricevuta sull'altro libretto indicato nell', da conservarsi dal dirigente tecnico o capo d'arte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-776

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