RegolamentoCapo IX

Art. 774

Ordine di carico e scarico del materiale.

In vigore dal 30 giu 1891
Gli ordini di carico e scarico e gli altri documenti che comprovano i mutamenti avvenuti nel materiale, sono dal contabile conservati e tenuti separatamente secondo che concernono gli oggetti di proprietà del governo o di negozianti e committenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-774

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo