Art. 774 · Ordine di carico e scarico del materiale.
RegolamentoCapo IX

Art. 774

773 / 890

Ordine di carico e scarico del materiale.

In vigore dal 30 giu 1891
Gli ordini di carico e scarico e gli altri documenti che comprovano i mutamenti avvenuti nel materiale, sono dal contabile conservati e tenuti separatamente secondo che concernono gli oggetti di proprietà del governo o di negozianti e committenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-774