Regolamento›Capo IX
Art. 774
773 / 890Ordine di carico e scarico del materiale.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli ordini di carico e scarico e gli altri documenti che comprovano i mutamenti avvenuti nel materiale, sono dal contabile conservati e tenuti separatamente secondo che concernono gli oggetti di proprietà del governo o di negozianti e committenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-774