RegolamentoCapo IX

Art. 770

Ricevute del materiale in consegni agli utenti.

In vigore dal 30 giu 1891
Per gli effetti mobili e per le macchine soggette alla marca prescritta dagli , il contabile deve ritirare da ogni destinatario l'analoga ricevuta con dichiarazione intorno allo stato di essi, affinché ciascuno compartecipi alla responsabilità inerente alla dispersione o all'abuso dei mentovati effetti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-770

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