Regolamento›Capo IX
Art. 768
Approvazione dei conti di amministrazione e dei conti giudiziali di cassa.
In vigore dal 30 giu 1891
I conti di amministrazione dei fondi dei condannati o ricoverati e degli agenti di custodia, dei quali si fa parola nell', sono approvati dal Ministero; e il conto giudiziale dopo la parificazione verificata dal Ministero stesso e dalla ragioneria centrale, viene trasmesso alla corte dei conti cui compete di statuire su di esso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-768