Regolamento›Capo IX
Art. 778
Ripresa in carico di economie e sopravanzi nei magazzini.
In vigore dal 30 giu 1891
Se nel distribuire le materie e nel vendere i manufatti al minuto, si verifica, nel corso dell'anno, qualche economia o sopravanzo di quantità, il contabile deve avvertirne il ragioniere, perché faccia emettere dal direttore l'ordine per la ripresa in carico del genere sopravanzato.
Se, avvenuto il pareggio sui registri fra il carico e lo scarico, si rinviene un sopravanzo senza che ne sia stata fatta denunzia, ovvero si riscontri sui registri, segnata in uscita, una quantità superiore all'entrata, il contabile potrà essere sottoposto a misure disciplinari secondo la gravità del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-778