RegolamentoCapo IX

Art. 783

Registro dei materiali da costruzione.

In vigore dal 30 giu 1891
I materiali da costruzione si iscrivono distinti per ogni opera sul registro stabilito, del quale, a lavoro compiuto, si rimette copia al Ministero con la contabilità finale e gli ordinativi di carico e scarico. Altrettanto si osserva pei materiali che occorrono alla ordinaria manutenzione.
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