Regolamento›Capo IX
Art. 783
782 / 890Registro dei materiali da costruzione.
In vigore dal 30 giu 1891
I materiali da costruzione si iscrivono distinti per ogni opera sul registro stabilito, del quale, a lavoro compiuto, si rimette copia al Ministero con la contabilità finale e gli ordinativi di carico e scarico.
Altrettanto si osserva pei materiali che occorrono alla ordinaria manutenzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-783