Regolamento›Capo IX
Art. 777
Variazioni ai prezzi dei manufatti.
In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile non può in verun caso eseguire la vendita di manufatti ad un prezzo diverso da quello di carico: qualora riconosca quel prezzo suscettibile d'aumento o troppo elevato, ne riferisce al ragioniere, perché provochi le occorrenti disposizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-777