RegolamentoCapo IX

Art. 777

Variazioni ai prezzi dei manufatti.

In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile non può in verun caso eseguire la vendita di manufatti ad un prezzo diverso da quello di carico: qualora riconosca quel prezzo suscettibile d'aumento o troppo elevato, ne riferisce al ragioniere, perché provochi le occorrenti disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-777

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo