Regolamento›Capo IX
Art. 762
Elenchi delle provviste fatte a credito.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli elenchi delle provviste fatte a credito per la casa e le manifatture si compilano dal contabile entro il tempo prescritto dall' e devono rassegnarsi al Ministero, riepilogati nei quadri indicati, nell', secondo che riguardano le spese domestiche o le industriali.
Le provviste fatte a credito per il fabbricato si comprendono, giusta l', nello stesso conto delle opere alle quali esse si riferiscono. Per altro in fine del medesimo il contabile indica in un riepilogo l'importare dei pagamenti effettivi (spese pagate e gratificazioni ai lavoranti) e delle provviste fatte a credito, onde il Ministero possa emettere un mandato di rimborso pei pagamenti e un mandato commutabile in quietanza di tesoreria per le provviste a credito, nel caso che l'importare di queste ecceda il limite delle cento lire stabilito dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-762