Regolamento›Capo IX
Art. 758
Rendiconto delle entrate accertate.
In vigore dal 30 giu 1891
Al principio di ogni mese, il contabile forma per ciascuno dei due rami di amministrazione della casa e delle manifatture, e per i singoli capitoli dei proventi, il rendiconto delle entrate accertate con indicazione delle riscossioni e dei versamenti eseguiti nel mese precedente e delle somme rimaste ad esigere, e lo consegna al ragioniere in tempo per essere, previa ratificazione del direttore, trasmesso al Ministero entro i primi cinque giorni del mese stesso.
Il rendiconto si compila in due esemplari, dei quali uno si trasmette alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno e l'altro alla direzione generale delle carceri unitamente all'elenco dei crediti del quale è cenno nell', non che al riepilogo degli ordini di riscossione e ad un elenco delle vendite fatte in contanti al personale del proprio e degli altri stabilimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-758