RegolamentoCapo IX

Art. 753

Osservanza delle leggi sul corso legale delle valute e sul bollo.

In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile deve eseguire sempre le riscossioni ed i pagamenti con monete o valute al corso legale, e gli è perciò vietata qualsiasi operazione di cassa al corso abusivo di piazza. Deve inoltre osservare le prescrizioni della legge sul bollo, applicando le marche alle quietanze che emette o riceve, e che deve annullare nei modi stabiliti dai relativi regolamenti.
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