Regolamento›Capo IX
Art. 750
Bilancio delle materie da lavoro dei committenti.
In vigore dal 30 giu 1891
Possibilmente prima della fine dell'esercizio, o al più tardi entro il mese di luglio, il ragioniere, di concerto col contabile, coll'assistenza del vice direttore e con gli interessati, deve eseguire il bilancio delle materie da lavoro prese in consegna dagli intraprenditori e dai committenti, e provocare il carico in inventario di quelle economizzate, che l'amministrazione ha pattuito di appropriarsi in compenso delle minute spese incontrate per l'esercizio delle manifatture.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-750