Regolamento›Capo IX
Art. 747
Addebitamento della spesa di sopravitto.
In vigore dal 30 giu 1891
L'importo della spesa giornaliera, fatta da ciascun detenuto o ricoverato in generi di sopravitto, è riportato dal ragioniere sullo speciale registro, in base alle risultanze del quale, alla fine di ogni mese, si effettua lo scarico dalla cassa della somma erogata e il conseguente addebito delle partite al fondo individuale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-747