Regolamento›Capo IX
Art. 745
Richiesta di sopravitto.
In vigore dal 30 giu 1891
Nei limiti della quantità dei generi e della spesa giornaliera ammessa dal regolamento, per ciascun detenuto o ricoverato, si prende nota un giorno per l'altro, in apposito giornale, delle richieste dei generi vittuarii, annotandone contemporaneamente l'importo nei libretti individuali del sopravitto.
Il ragioniere accerta la regolarità della richiesta, e compila giornalmente il buono condizionato da rilasciarsi al fornitore dei generi, quando il servizio non procede ad economia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-745