RegolamentoCapo IX

Art. 741

Forma delle fatture dei provveditori.

In vigore dal 30 giu 1891
È dovere del ragioniere di procurare che le note e le fatture siano prodotte nella forma prescritta dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'uso dei pesi e delle misure, e che in una sola nota non siano cumulate provviste riferentisi a diversi capitoli di spese, secondo la loro iscrizione sui preventivi passivi, nonché all' quanto al fabbricato, ed agli quanto ai fondi dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-741

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