RegolamentoCapo IX

Art. 737

Permessi di uscita del materiale.

In vigore dal 30 giu 1891
Il ragioniere, per delegazione del direttore, controlla i permessi di uscita dallo stabilimento, tanto dei manufatti e di qualunque altro oggetto di proprietà erariale, quanto dei lavori eseguiti per gli appaltatori o i committenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-737

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo