Regolamento›Capo IX
Art. 739
Fatture dei crediti. - Registro di conto corrente.
In vigore dal 30 giu 1891
Il ragioniere spedisce le note o fatture del prezzo di lavorazione e dei manufatti venduti in capo ai rispettivi appaltatori, committenti o compratori, dopo averne preso nota nel registro di conto corrente.
Sul registro stesso tiene eziandio aperto un conto corrente in capo agli appaltatori, ai somministratori di generi, agli impresarii, ai provveditori di materie, ai committenti di lavori, ed a tutti gli altri aventi interesse con lo stabilimento.
Alla fine d'ogni mese desume dal registro predetto l'elenco dei crediti dell'amministrazione, per unirlo al rendiconto delle entrate accertate che rende il contabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-739