Regolamento›Capo IX
Art. 735
Valutazione delle materie che hanno parti di valore diverso.
In vigore dal 30 giu 1891
Anche quando trattasi di materie che, sebbene acquistate ad unico prezzo unitario, hanno valore diverso secondo la parte di esse migliore o peggiore, devesi nell'estimo valutarle sempre a prezzo d'acquisto, per riguardo alla
contabilità in generale e al conto della trasformazione in particolare; ma per conseguire l'utile prefisso dall' e attribuire in pari tempo ai medesimi l'effettivo valore comune in commercio, occorre aumentarne o diminuirne il prezzo di vendita in proporzione della qualità della materia in essi impiegata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-735