Regolamento›Capo IX
Art. 730
Stato di distribuzione dei viveri.
In vigore dal 30 giu 1891
Lo stato di distribuzione dei viveri indicato nell', lettera b, deve dal ragioniere essere sottoposto alla firma del direttore ogni sera pel giorno successivo, tenendo esatto conto, quanto ai condannati e ricoverati, delle disposizioni d'ordine disciplinare che il direttore stesso abbia emesse.
Lo stato suddetto deve essere compilato in due esemplari, di cui uno da consegnarsi all'incaricato delle distribuzioni e l'altro da inserirsi in apposito registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-730