Regolamento›Capo IX
Art. 727
Registri di controllo.
In vigore dal 30 giu 1891
I pagamenti e le riscossioni ordinate o autorizzate dal direttore, nel modo prescritto dall', sono dal ragioniere, volta per volta, annotati sui seguenti registri di controllo:
a) amministrazione della casa, entrata;
b) amministrazione della casa, uscita;
c) amministrazione delle manifatture, entrata;
d) amministrazione delle manifatture, uscita;
e) amministrazione del fabbricato, entrata e uscita;
f) amministrazione dei fondi dei detenuti e ricoverati, entrata e uscita;
g) amministrazione dei fondi degli agenti di custodia, entrata e uscita;
h) amministrazione delle partite diverse, entrata e uscita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-727