RegolamentoCapo IX

Art. 722

Vigilanza su tutto il materiale mobile.

In vigore dal 30 giu 1891
Il vicedirettore deve pure attendere alla buona manutenzione del materiale mobile della casa, nonché a quella delle macchine, degli attrezzi delle manifatture e del fabbricato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-722

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