Regolamento›Capo IX
Art. 717
Bilanci consuntivi.
In vigore dal 30 giu 1891
Entro il mese di agosto, il direttore compila, col concorso del vicedirettore e del ragioniere, i bilanci consuntivi delle amministrazioni della casa e delle manifatture e li trasmette al Ministero, accompagnandoli con sue speciali relazioni in cui siano esposti i motivi delle differenze risultanti fra essi e i corrispondenti preventivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-717