Regolamento›Capo IX
Art. 712
Verificazione della contabilità del materiale.
In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore procede di tempo in tempo, e ogniqualvolta lo reputi conveniente, nell'interesse del governo, coll'intervento del vicedirettore e con l'opera e l'assistenza del ragioniere, alla verificazione parziale o generale della contabilità di materia, e alla effettiva ricognizione dei mobili, degli oggetti, delle materie, degli utensili, e simili, tanto in servizio della casa, delle manifatture e del fabbricato, quanto di spettanza dei detenuti e ricoverati, compilandone apposito verbale, che trasmette colle sue osservazioni al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-712