RegolamentoCapo IX

Art. 708

Verificazioni di cassa.

In vigore dal 30 giu 1891
Non meno di una volta ogni tre mesi, e sempre quando lo creda opportuno, il direttore procede d'improvviso all'accertamento della contabilità di danaro, e alla ricognizione dei fondi esistenti nella cassa dell'amministrazione, facendo il riscontro tra il libro di cassa e quello delle vendite tenuti dallo stesso contabile e quelli di controllo tenuti dal ragioniere, sulla presentazione dei documenti di scarico e delle carte contabili che possono esistere. Quest'operazione, a cui assistono il ragioniere ed il vicedirettore o, in mancanza, un altro impiegato d'amministrazione, si fa risultare da un verbale compilato in tre originali, di cui due devono essere trasmessi al Ministero e l'altro rimane negli atti dell'ufficio. Al verbale dovrà sempre unirsi una copia della situazione indicata alla lettera e dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-708

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