Regolamento›Capo IX
Art. 704
Oggetti appartenenti ai detenuti e ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Per quanto riguarda gli oggetti che entrano nello stabilimento, e che spettano ai detenuti e ricoverati il direttore emette, per il loro ricevimento nei magazzini, o in altri locali, gli ordini opportuni in base ai quali si faranno le iscrizioni di carico nei relativi registri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-704