Art. 704 · Oggetti appartenenti ai detenuti e ricoverati.
RegolamentoCapo IX

Art. 704

703 / 890

Oggetti appartenenti ai detenuti e ricoverati.

In vigore dal 30 giu 1891
Per quanto riguarda gli oggetti che entrano nello stabilimento, e che spettano ai detenuti e ricoverati il direttore emette, per il loro ricevimento nei magazzini, o in altri locali, gli ordini opportuni in base ai quali si faranno le iscrizioni di carico nei relativi registri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-704