RegolamentoCapo IX

Art. 705

Ordini di lavoro.

In vigore dal 30 giu 1891
Qualunque lavoro venga commesso alle manifatture dello stabilimento, sia ad economia, sia col mezzo di committenti che forniscono le materie prime, dev'essere autorizzato preventivamente dal direttore, sulla richiesta del ragioniere, il quale sottopone alla firma di lui l'ordine relativo.
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