Regolamento›Capo IX
Art. 702
Autorizzazione per i movimenti dei viveri e degli oggetti di ordinario consumo.
In vigore dal 30 giu 1891
Il carico e lo scarico dei viveri, combustibili e degli altri generi d'ordinario consumo, si autorizzano dal direttore mediante apposizione della sua firma:
a) sull'elenco della introduzione fatta nello stabilimento;
b) sullo stato del servizio di cucina quando questo procede ad economia;
c) sull'elenco della distribuzione di combustibili e altri generi, quando questi sono esclusi dal mantenimento appaltato.
Qualora si verifichi l'eventualità del deperimento di generi, lo scarico viene autorizzato con verbale firmato anche dal vicedirettore, dal ragioniere e dal contabile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-702