RegolamentoCapo IX

Art. 700

Autorizzazione per le riscossioni e i pagamenti.

In vigore dal 30 giu 1891
A giustificazione delle operazioni di cassa, da farsi dal contabile, il direttore appone la sua firma sulle apposite autorizzazioni che gli sono presentate dal ragioniere: a) per le riscossioni d'ogni genere; b) pei pagamenti relativi a provviste o spese; c) per gli assegni al personale libero, in servizio della casa, delle manifatture e del fabbricato; d) per le gratificazioni ai detenuti e ricoverati addetti ai servizi domestici ed ai lavori delle manifatture, delle industrie e del fabbricato; e) pei saldo conti ai detenuti e ricoverati ed agli agenti di custodia; f) per le richieste di pagamento alla prefettura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-700

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