Regolamento›Capo IX
Art. 700
699 / 890Autorizzazione per le riscossioni e i pagamenti.
In vigore dal 30 giu 1891
A giustificazione delle operazioni di cassa, da farsi dal contabile, il direttore appone la sua firma sulle apposite autorizzazioni che gli sono presentate dal ragioniere:
a) per le riscossioni d'ogni genere;
b) pei pagamenti relativi a provviste o spese;
c) per gli assegni al personale libero, in servizio della casa, delle manifatture e del fabbricato;
d) per le gratificazioni ai detenuti e ricoverati addetti ai servizi domestici ed ai lavori delle manifatture, delle industrie e del fabbricato;
e) pei saldo conti ai detenuti e ricoverati ed agli agenti di custodia;
f) per le richieste di pagamento alla prefettura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-700