Regolamento›Capo IX
Art. 710
Accertamento dei fondi dei detenuti e ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore, almeno una volta nel corso dell'esercizio e alla chiusura dello stesso, deve procedere, con l'assistenza del ragioniere, alla verificazione dei fondi dei detenuti e ricoverati in relazione alle scritture risultanti dai registri e libretti di conto corrente ed in base ai documenti giustificativi delle entrate e delle spese. Di quest'operazione deve compilarsi verbale da trasmettersi al Ministero, il quale, ove lo creda opportuno, ordinerà altri accertamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-710