Regolamento›Capo IX
Art. 711
Sorveglianza sul movimento dei fondi nelle casse.
In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore veglia all'esatta osservanza della disposizione contenuta nel capoverso dell'. Egli non può permettere che seguano operazioni di introduzione o di estrazione di somme dalla cassa di riserva senza che ne sia fatta contemporaneamente annotazione nel relativo registro, da firmarsi di volta in volta dallo stesso direttore, dal ragioniere e dal contabile, e da tenersi in doppio, uno a mano e l'altro chiuso nella cassa di riserva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-711