Regolamento›Capo IX
Art. 720
Vigilanza sui viveri, sulla cucina, ecc.
In vigore dal 30 giu 1891
Il vicedirettore invigila perché, in ordine con lo stato di cui nell', siano dal magazzino interno dei viveri o dagli appaltatori fatte in ora debita alla cucina le somministrazioni richieste; sorveglia la preparazione degli alimenti, la loro distribuzione, il consumo dei combustibili e degli altri generi occorrenti periodicamente alla cucina, all'infermeria, alla lavanderia ed agli altri servizi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-720