Regolamento›Capo IX
Art. 720
719 / 890Vigilanza sui viveri, sulla cucina, ecc.
In vigore dal 30 giu 1891
Il vicedirettore invigila perché, in ordine con lo stato di cui nell', siano dal magazzino interno dei viveri o dagli appaltatori fatte in ora debita alla cucina le somministrazioni richieste; sorveglia la preparazione degli alimenti, la loro distribuzione, il consumo dei combustibili e degli altri generi occorrenti periodicamente alla cucina, all'infermeria, alla lavanderia ed agli altri servizi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-720