RegolamentoCapo IX

Art. 725

Azione del ragioniere.

In vigore dal 30 giu 1891
L'azione del ragioniere è principalmente di controllo e si esercita in modo speciale sulle scritture. Il ragioniere può opporsi e non dar corso a qualunque ordine che egli creda irregolare o contrario alle disposizioni del presente regolamento e di quello sulla contabilità generale dello Stato, esponendone i motivi in una dichiarazione al direttore per suo scarico. Questa dichiarazione dev'essere dal direttore trasmessa al Ministero per la superiore decisione.
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