RegolamentoCapo IX

Art. 721

Vigilanza sul vestiario, gli utensili, le armi, ecc.

In vigore dal 30 giu 1891
Il vicedirettore sorveglia la buona tenuta del vestiario, degli utensili e degli altri oggetti in uso presso i detenuti e ricoverati, nonché l'armamento degli agenti di custodia, facendo frequenti ispezioni per accertarne l'ordine, la pulizia e la condizione; e, quando occorra ripararli o rinnovarli, ne riferisce al direttore, avvertendo se e sino a quale concorrenza di spesa, in ragione della minor durata verificatasi, od altra causa, il fatto sia imputabile agli utenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-721

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