Regolamento›Capo IX
Art. 732
Note del vestiario e corredo dei detenuti o ricoverati trasferiti.
In vigore dal 30 giu 1891
Quando un detenuto o ricoverato, è trasferito da uno ad altro stabilimento, viene a questo rimessa una nota degli effetti di vestiario e di corredo, indossati dal medesimo, dei quali si fa il passaggio, con l'indicazione del valore di ogni oggetto e della durata che deve avere.
Il ragioniere compila la nota stessa desumendo il detto valore dal registro indicato nell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-732