Art. 732 · Note del vestiario e corredo dei detenuti o ricoverati trasferiti.
RegolamentoCapo IX

Art. 732

731 / 890

Note del vestiario e corredo dei detenuti o ricoverati trasferiti.

In vigore dal 30 giu 1891
Quando un detenuto o ricoverato, è trasferito da uno ad altro stabilimento, viene a questo rimessa una nota degli effetti di vestiario e di corredo, indossati dal medesimo, dei quali si fa il passaggio, con l'indicazione del valore di ogni oggetto e della durata che deve avere. Il ragioniere compila la nota stessa desumendo il detto valore dal registro indicato nell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-732