Regolamento›Capo IX
Art. 731
Registro del vestiario in uso presso i condannati e ricoverati e gli agenti di custodia.
In vigore dal 30 giu 1891
Per gli effetti di vestiario presso i condannati e ricoverati, il ragioniere tiene speciale registro, con indicazione dello stato di servizio, della durata che si assegnò loro dal giorno della distribuzione, nonché dell'importo relativo, tanto degli oggetti quanto delle riparazioni, per addebitare all'utente quei deperimenti che possono essere posti a suo carico.
Un registro consimile tiene pure per gli oggetti di vestiario di proprietà degli agenti di custodia e per l'armamento dato loro in consegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-731